Contatti Organismo
Via delle Botteghe Oscure, 54 - 00186 Roma
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Tel.: 06-674821
I nostri mediatori (2)
- Prof. Adalberto Alberici
- Prof. Avv. Maurizio Benincasa
- Avv. Alvise Bragadin
- Avv. Anna Brizzi
- Prof. Avv. Ernesto Capobianco
- Dott. Marco Ceino
- Avv. Andrea Cimmino
- Dott. Stefano Cordoni
- Avv. Giorgio Corno
- Dott. Olivia Cutone
- Avv. Divinangelo D'Alesio
- Prof. Lorenzo De Angelis
- Prof. Avv. Lucio Stenio de Benedictis
- Prof. Avv. Michele Salvatore Desario
- Avv. Isidoro Di Giovanni
- Dott. Simonetta Di Simone
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- Dott. Ilario Modolo
- Avv. Gaetano Morisani
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- Dott. Rodolfo Rettagliati
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- Avv. Salvatore Taverna
- Avv. Luigi Vaccari
- Dott. Pierpaolo Vannucci
- Prof. Avv. Santo Viotti
Organismo
L'Organismo di conciliazione bancaria è iscritto al n. 3 del registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.
Ha la sede legale a Roma in via delle Botteghe Oscure 54.
Ha 2 sedi operative: a Roma in via delle Botteghe Oscure 54 e a Lucca in Viale San Concordio 710 (sedi dal sito mediazione.giutizia.it)
Organigramma
Il Responsabile dell’Organismo è l’Avv. Giuseppe Tiracorrendo (curriculum)
Il Responsabile dell’Ufficio Mediazione è il Dott. Andrea Sgrulletta
I nostri mediatori
- Prof. Adalberto Alberici
- Prof. Avv. Maurizio Benincasa
- Avv. Alvise Bragadin
- Avv. Anna Brizzi
- Prof. Avv. Ernesto Capobianco
- Dott. Marco Ceino
- Avv. Andrea Cimmino
- Dott. Stefano Cordoni
- Avv. Giorgio Corno
- Dott. Olivia Cutone
- Avv. Divinangelo D'Alesio
- Prof. Lorenzo De Angelis
- Prof. Avv. Lucio Stenio de Benedictis
- Prof. Avv. Michele Salvatore Desario
- Avv. Isidoro Di Giovanni
- Dott. Simonetta Di Simone
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- Avv. Alessandra Giusti
- Avv. Giovanni Luigi Graneris
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Indennità di mediazione
Con riguardo alle spese, la normativa effettua una distinzione di due fattispecie: mediazione quale 1. “condizione di procedibilità” e quale 2. “mediazione volontaria”, prevedendo che debbano essere corrisposti importi diversi a seconda della richiamata natura del procedimento.
È stabilito – per entrambe le fattispecie – che le parti corrispondano all’Organismo delle spese per il primo incontro, comprendenti le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione per il primo incontro. Dette indennità sono corrisposte dalla parte istante al momento della presentazione della domanda e dalla parte convocata al momento dell’adesione al primo incontro.
Qualora il primo incontro si concluda senza la conciliazione e il procedimento non prosegua con incontri successivi, sono dovuti esclusivamente gli importi già corrisposti a titolo di spese di avvio e spese di mediazione per il primo incontro.
Qualora, invece, l’esito del procedimento sia di accordo al primo incontro, di accordo in incontri successivi al primo o di mancato accordo in incontri successivi al primo, è previsto dalla normativa che le parti debbano corrispondere delle ulteriori spese diversificate in base ai richiamati esiti.
Nelle tabelle sotto riportate – distinte tra 1. mediazione attivata quale “condizione di procedibilità” e quale 2. “mediazione volontaria” – vengono indicate le spese dovute per il primo incontro e i criteri di calcolo previsti per le eventuali ulteriori spese da calcolare in base all’esito del procedimento.
1. CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ (MEDIAZIONE OBBLIGATORIA).
TABELLA INDENNITÀ E SPESE PER IL PRIMO INCONTRO DA VERSARE CONGIUNTAMENTE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA[1]:
SPESE DI AVVIO:
SPESE DI MEDIAZIONE:
[1] Gli importi indicati in questa tabella sono già stati ridotti di un quinto ai sensi dell’art. 28, comma 8, del DM 150/2023
- Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi, sono dovuti esclusivamente gli importi sopra riportati quali spese di avvio e spese di mediazione rapportati allo scaglione di riferimento.
EVENTUALI ULTERIORI SPESE DI MEDIAZIONE
L’Organismo adotta la tabella delle spese di mediazione per gli organismi pubblici di cui all’art. 31 del DM n.150/2023 allegato A. Fino all’approvazione da parte del Ministero della Giustizia del nuovo Regolamento di procedura per la mediazione, le eventuali ulteriori spese di mediazione (rispetto a quelle già versate a titolo di avvio e di primo incontro) saranno calcolate secondo i criteri sotto riportati. Successivamente all’approvazione da parte del Ministero, le eventuali ulteriori spese di mediazione saranno calcolate con un criterio proporzionale che tiene conto del valore della controversia prendendo a riferimento gli importi minimi e massimi di detta Tabella A.
- Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione, sono altresì dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità all’articolo 30, comma 1 del DM 150/2023 ed alla Tabella A allegata a detto DM, detratti gli importi già corrisposti a titolo di spese di mediazione per il primo incontro, a cui va applicata una maggiorazione del dieci per cento. A tale riguardo, si precisa che le ulteriori spese dovute saranno calcolate prendendo a riferimento gli importi minimi di detta Tabella A. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda (cfr. art. 5, comma 1, D.lgs. n 28/2010) o quando è demandata dal giudice, le ulteriori spese di mediazione da corrispondere vanno ridotte di un quinto rispetto all’importo minimo indicato nella richiamata Tabella A.
- Quando il procedimento si conclude con la conciliazione in incontri successivi al primo, sono altresì dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità all’articolo 30, comma 1 del DM 150/2023 ed alla Tabella A allegata a detto DM, detratti gli importi già corrisposti a titolo di spese di mediazione per il primo incontro, a cui va applicata una maggiorazione del venticinque per cento. A tale riguardo, si precisa che le ulteriori spese dovute saranno calcolate prendendo a riferimento gli importi minimi di detta Tabella A. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda (cfr. art. 5, comma 1, D.lgs. n 28/2010) o quando è demandata dal giudice, le ulteriori spese di mediazione da corrispondere vanno ridotte di un quinto rispetto all’importo minimo indicato nella richiamata Tabella A.
- Quando il procedimento prosegue in incontri successivi al primo e si conclude senza la conciliazione, sono altresì dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità all’articolo 30, comma 3 del DM 150/2023 ed alla Tabella A allegata a detto DM, detratti gli importi già corrisposti a titolo di spese di mediazione per il primo incontro. A tale riguardo, si precisa che le ulteriori spese dovute saranno calcolate prendendo a riferimento gli importi minimi di detta Tabella A. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda (cfr. art. 5, comma 1, D.lgs. n 28/2010) o quando è demandata dal giudice, le ulteriori spese di mediazione da corrispondere vanno ridotte di un quinto rispetto all’importo minimo indicato nella richiamata Tabella A.
Gli importi indicati in questa tabella non sono comprensivi di IVA.
2. MEDIAZIONE VOLONTARIA.
TABELLA INDENNITÀ E SPESE PER IL PRIMO INCONTRO DA VERSARE CONGIUNTAMENTE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
SPESE DI AVVIO:
SPESE DI MEDIAZIONE:
- Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi sono dovuti esclusivamente gli importi sopra riportati quali spese di avvio e spese di mediazione rapportati allo scaglione di riferimento.
EVENTUALI ULTERIORI SPESE DI MEDIAZIONE
L’Organismo adotta la tabella delle spese di mediazione per gli organismi pubblici di cui all’art. 31 del DM n.150/2023 allegato A. Fino all’approvazione da parte del Ministero della Giustizia del nuovo Regolamento di procedura per la mediazione, le eventuali ulteriori spese di mediazione (rispetto a quelle già versate a titolo di avvio e di primo incontro) saranno calcolate secondo i criteri sotto riportati. Successivamente all’approvazione da parte del Ministero, le eventuali ulteriori spese di mediazione saranno calcolate con un criterio proporzionale che tiene conto del valore della controversia prendendo a riferimento gli importi minimi e massimi di detta Tabella A.
- Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione, sono altresì dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità all’articolo 30, comma 1 del DM 150/2023 ed alla Tabella A allegata a detto DM, detratti gli importi già corrisposti a titolo di spese di mediazione per il primo incontro, a cui va applicata una maggiorazione del dieci per cento. A tale riguardo, si precisa che le ulteriori spese dovute saranno calcolate prendendo a riferimento gli importi minimi di detta Tabella A.
- Quando il procedimento si conclude con la conciliazione in incontri successivi al primo, sono altresì dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità all’articolo 30, comma 1 del DM 150/2023 ed alla Tabella A allegata a detto DM, detratti gli importi già corrisposti a titolo di spese di mediazione per il primo incontro, a cui va applicata una maggiorazione del venticinque per cento. A tale riguardo, si precisa che le ulteriori spese dovute saranno calcolate prendendo a riferimento gli importi minimi di detta Tabella A.
- Quando il procedimento prosegue in incontri successivi al primo e si conclude senza la conciliazione, sono altresì dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità all’articolo 30, comma 3 del DM 150/2023 ed alla Tabella A allegata a detto DM, detratti gli importi già corrisposti a titolo di spese di mediazione per il primo incontro. A tale riguardo, si precisa che le ulteriori spese dovute saranno calcolate prendendo a riferimento gli importi minimi di detta Tabella A.
Gli importi indicati in questa tabella non sono comprensivi di IVA.
MODALITÁ DI PAGAMENTO (per le mediazioni di tipo 1 e 2)
Il pagamento delle indennità e spese da corrispondere all’Organismo per il primo incontro di mediazione, i cui importi sono indicati nelle tabelle sopra riportate (a seconda della natura “obbligatoria” o “volontaria” della mediazione), deve essere eseguito contestualmente alla presentazione della domanda di mediazione, pena l’improcedibilità della stessa, effettuando un versamento sul c/c intestato a: Conciliatore BancarioFinanziario, n. 000400857279 presso UniCredit SpA, Agenzia: ROMA TORRE ARGENTINA; cod. ABI: 02008; CAB: 05205; CIN: Q; Iban: IT29Q0200805205000400857279; BIC SWIFT UNCRITM1B60. Nella causale del pagamento si prega di inserire le parti della mediazione. Il documento (anche in copia) comprovante l'avvenuto pagamento delle indennità e spese da corrispondere all’Organismo per il primo incontro di mediazione deve essere allegato al modello di domanda.
Gli eventuali aumenti delle spese di mediazione devono essere corrisposti al termine del procedimento; il pagamento di tutte le indennità di mediazione è condizione per il rilascio del verbale.
L'assistenza fornita alle parti della mediazione - l'Ufficio Mediazioni
Il Conciliatore BancarioFinanziario dispone dell’Ufficio Mediazione che consente alle parti di effettuare la mediazione avvalendosi della profonda esperienza e professionalità dell’Organismo.
Chiunque voglia attivare una mediazione in materia bancaria, finanziaria e societaria può contattare i nostri Uffici al numero 06674821 oppure inviare una e mail alla casella : Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. e riceverà tutte le risposte agli interrogativi che dovesse porre.
In particolare l’Ufficio Mediazione esamina tutta la documentazione pervenuta, ne verifica la completezza e la coerenza con quanto previsto dalla normativa e dal Regolamento di procedura dell’Organismo.
L’Ufficio Mediazione si occupa altresì di tutti i problemi di natura amministrativa e logistica per consentire alle parti e al mediatore di incontrarsi in una situazione favorevole al raggiungimento di un buon risultato.
Clausole contrattuali di mediazione
L'art. 5, comma 5 del D.lgs. 28/2010 contempla espressamente l'ipotesi della clausola di mediazione inserita in un contratto, in uno statuto ovvero in un atto costitutivo.
L’inserimento nei contratti bancari di specifiche clausole che rimandino al nostro Organismo per la soluzione delle controversie che dovessero insorgere è divenuto un aspetto di fondamentale importanza. In assenza di una clausola che indichi chiaramente presso quale organismo si svolgerà la mediazione, infatti, ai sensi del D.Lgs. 28/2010 la scelta dell’Organismo di mediazione viene effettuata dalla parte che per prima deposita l’istanza di mediazione.
L’indicazione del Conciliatore BancarioFinanziario nella clausola di mediazione inserita nei contratti fa sì che la procedura sarà gestita dal nostro Organismo che vanta maggior esperienza e specializzazione nelle materie bancarie e finanziarie, è presente su tutto il territorio nazionale, ed è dotato di mediatori assolutamente neutrali e particolarmente esperti in campo bancario e finanziario.
La clausola potrà altresì contenere la possibilità di ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario , nel caso di controversie relative a contratti bancari o alla Camera di Conciliazione presso la Consob, nel caso di controversie relative a servizi di investimento, in quanto entrambi assolvono alla condizione di procedibilità prevista dall’art.5 comma 1 del D.lgs. 28/2010
Di seguito si riportano due esempi di clausole , uno relativo ai contratti bancari e uno relativo ai contratti per i servizi di investimento :
A. Clausola relativa a controversie concernenti contratti bancari
Art. ... – Risoluzione stragiudiziale delle controversie. Condizione di procedibilità
In relazione all’obbligo sancito dall’art. 5, comma 1, del d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all’autorità giudiziaria, i contraenti concordano (in attuazione del richiamato art. 5, comma 5) di sottoporre le controversie che dovessero sorgere dal presente contratto all’Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore BancarioFinanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto Organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Nel rispetto della libertà di scelta dell’organismo, i contraenti – anche dopo la sottoscrizione del presente contratto - potranno comunque concordare di rivolgersi ad un altro organismo iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia. Resta ferma, nei limiti previsti dalla normativa, la possibilità di attivazione del procedimento di cui all’art. 128-bis del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385, e cioè il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, sistema stragiudiziale gestito dalla Banca d’Italia, che parimenti assolve la condizione di procedibilità di cui al richiamato art. 5, comma 1.
B. Clausola relativa a controversie concernenti servizi di investimento
Art. ... – Risoluzione stragiudiziale delle controversie. Condizione di procedibilità
In relazione all’obbligo sancito dall’art. 5, comma 1, del d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all’autorità giudiziaria, i contraenti concordano (in attuazione del richiamato art. 5, comma 5) di sottoporre le controversie che dovessero sorgere dal presente contratto all’Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore BancarioFinanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto Organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Nel rispetto della libertà di scelta dell’organismo, i contraenti – anche dopo la sottoscrizione del presente contratto - potranno comunque concordare di rivolgersi ad un altro organismo iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia. Resta ferma la possibilità di esperire il procedimento di cui al d. lgs. 8 ottobre 2007, n. 179, e cioè il ricorso alla Camera di conciliazione istituita presso la CONSOB, che parimenti assolve la condizione di procedibilità di cui al richiamato art. 5, comma 1.
Richiesta di mediazione
La mediazione viene richiesta mediante la presentazione della domanda di mediazione al Conciliatore BancarioFinanziario.
La domanda di mediazione può essere compilata mediante l’utilizzo del nostro sito internet. La stessa deve essere debitamente firmata dalla parte istante e può essere anticipata a mezzo e mail alla casella Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. . In ogni caso, è sempre necessario che il modulo cartaceo sia inviato per posta al seguente indirizzo : "Conciliatore BancarioFinanziario via delle Botteghe Oscure 54 - 00186 Roma". Occorre sempre utilizzare il modello di domanda da noi predisposto, che va accuratamente redatto in ogni sua parte.
Il documento (anche in copia) comprovante l’avvenuto pagamento delle indennità e spese per il primo incontro di mediazione deve essere allegato alla domanda di mediazione pena l’improcedibilità della domanda. A tale riguardo, nel modulo di domanda, disponibile sul sito, sono indicate le nuove indennità e spese di mediazione da corrispondere, per la parte istante, al momento del deposito della domanda come previsto dal DM 150/2023. Il pagamento va effettuato sul c/c intestato a: Conciliatore BancarioFinanziario, n. 000400857279 presso UniCredit SpA, Agenzia: ROMA TORRE ARGENTINA; cod. ABI: 02008; CAB: 05205; CIN: Q; Iban: IT29Q0200805205000400857279; BIC SWIFT UNCRITM1B60.
Il Conciliatore BancarioFinanziario, ricevuta la domanda e i relativi allegati e accertatane la regolarità, provvede a comunicare la domanda a tutte le parti (chiedendo la loro adesione) e procede a nominare il Mediatore e a fissare la data per l’incontro di mediazione.
Il servizio è particolarmente qualificato poiché i nostri mediatori, tutti esperti in campo bancario, finanziario e societario sono accuratamente selezionati e assicurano totale indipendenza e neutralità.
Le parti di comune accordo possono indicare un mediatore tra quelli iscritti presso il nostro Organismo.
COSA OCCORRE FARE PER AVVIARE UNA MEDIAZIONE
- Compilare e sottoscrivere la domanda di mediazione.
- Corrispondere le indennità e spese per il primo incontro di mediazione. A tale riguardo, nel modulo di domanda disponibile sul sito sono indicate le nuove indennità e spese di mediazione da corrispondere, per la parte istante, al momento del deposito della domanda come previsto dal DM 150/2023.
- Presentare la domanda al Conciliatore BancarioFinanziario inviandola al seguente indirizzo: "Conciliatore BancarioFinanziario via delle Botteghe Oscure 54 - 00186 Roma" . E' possibile anticipare l'inoltro della documentazione compilandola attraverso il nostro sito internet e trasmettendola al seguente indirizzo di posta elettronica: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.. È sempre però necessario inviare anche la domanda e i relativi allegati compilata su modulo cartaceo.
Il Conciliatore BancarioFinanziario provvederà a: comunicare la domanda a tutte le altre parti, chiedendo la loro adesione al procedimento di mediazione; nominare il mediatore e fissare la data dell'incontro di mediazione.
FAQ - Domande e risposte sulla mediazione
1. Che cosa è la mediazione?
È un modo per risolvere una controversia affidando ad un professionista indipendente (il mediatore) il compito di aiutare le parti a trovare un accordo. Per fare ciò il mediatore cerca di far emergere gli interessi che le parti hanno per trovare una soluzione alla controversia che sia quanto più possibile condivisa, facendo ricorso anche a soluzioni creative. Il mediatore è un esperto, ma non è un giudice, ossia non è chiamato a dare ragione o torto ad una parte o all'altra. Gli obiettivi della mediazione sono il miglioramento del rapporto contrattuale tra le parti e lo sviluppo della collaborazione tra di esse.
2. Come funziona?
Una o congiuntamente entrambe le parti, presentano una domanda di mediazione al Conciliatore BancarioFinanziario, utilizzando il modello presente sul nostro sito internet. Il Conciliatore BancarioFinanziario organizza al più presto il primo incontro di mediazione tra le parti che può svolgersi su tutto il territorio nazionale, con l'intervento di un proprio mediatore. La mediazione si deve concludere entro tre mesi dalla data in cui la domanda di mediazione è pervenuta al Conciliatore BancarioFinanziario. L'accordo raggiunto ha un valore vincolante per le parti. Se l'accordo non viene raggiunto è sempre possibile chiedere l'intervento di un arbitro oppure ricorrere al giudice. Qualora la parte convocata non accetti di partecipare alla mediazione, il procedimento si conclude con la sottoscrizione da parte del mediatore e della parte che ha presentato la domanda del verbale di mancata partecipazione.
3. E' possibile partecipare all'incontro di mediazione stando a casa?
Sì, attraverso la videoconferenza. Il Conciliatore BancarioFinanziario, infatti, ha realizzato un proprio ed esclusivo sistema di videoconferenza attivabile da qualunque persona autorizzata, che consente - in modo molto semplice - di svolgere nella massima sicurezza e riservatezza gli incontri di mediazione a distanza, senza alcun costo aggiuntivo per le parti. E' sufficiente avere un collegamento internet a banda larga, un computer, webcam, altoparlante e microfono.
4. Chi è il mediatore?
Il mediatore è un professionista indipendente, cui viene affidato il compito di far trovare alle parti di una controversia un punto di incontro tra le loro ragioni. Il suo obiettivo è quello di aiutare le parti ad individuare un accordo, evitando così di dover ricorrere al Giudice.
5. Perchè ci si dovrebbe rivolgere al Conciliatore BancarioFinanziario invece che ad altri?
Perchè per le materie bancarie e finanziarie è particolarmente opportuno rivolgersi ad un organismo di mediazione specializzato. Il Conciliatore BancarioFinanziario, infatti, si avvale di una organizzazione e di mediatori specializzati che sono in grado di comprendere pienamente anche le più complesse operazioni finanziarie.
6. Perché rivolgersi ad un mediatore che non ha poteri decisionali in merito alla controversia?
Il mediatore ha il compito di facilitare la trattativa tra le parti in modo che trovino una soluzione alla lite senza imposizioni esterne, quali possono essere le decisioni del giudice o dell’arbitro. Ascoltando le parti e dialogando con loro, sia congiuntamente che separatamente (in privato) , il mediatore fa emergere gli aspetti veramente importanti della vicenda, che sovente trascendono le posizioni giuridiche espresse. Questi aspetti possono includere particolari istanze o bisogni che possono favorire il raggiungimento di soluzioni basate sui reali interessi delle singole parti. Qualora le parti tentassero una negoziazione diretta, senza l’intervento del mediatore, potrebbero non raggiungere alcun accordo o raggiungerne uno non ottimale, poiché difficilmente rivelerebbero all’altra parte le loro effettive posizioni, cosa che invece possono fare col mediatore che è tenuto - per legge - alla massima riservatezza.
7. Perché si parla di riservatezza della procedura di mediazione?
Nessuna informazione riguardante la procedura di mediazione verrà mai resa pubblica. E’ la legge stessa (D.lgs. 28/2010) che garantisce l'assoluto rispetto della privacy e la protezione delle dichiarazioni scambiate e delle informazioni emerse. Sia le parti sia il mediatore sono tenuti a non rivelare alcuna informazione ottenuta nel corso della procedura. Allo stesso modo, il mediatore non potrà svelare ad una parte le informazioni ottenute confidenzialmente dall'altra parte durante gli incontri separati, a meno che non sia stato espressamente autorizzato. La finalità della procedura è quella di consentire alle parti di fornire al mediatore ogni dato utile per le ricerca dell’accordo, con la garanzia che questi dati non saranno mai rivelati alla controparte. Inoltre le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non saranno utilizzabili in sede processuale (salvo esplicito consenso delle parti). Il mediatore ha l'obbligo di sottoscrivere (per ciascun caso per il quale è designato) una dichiarazione di imparzialità ed è tenuto al segreto professionale.
8. Che differenze ci sono con l'arbitrato?
La mediazione è la procedura per far raggiungere alle parti stesse un accordo. L'arbitrato è invece un giudizio emesso da un privato (esperto nella materia, ma che non è un giudice ordinario), al quale le parti decidono di rivolgersi per risolvere una questione. Nella mediazione non c'è una sentenza; nell'arbitrato, invece, viene emessa una decisione che stabilirà chi ha ragione e chi ha torto.
9. Il verbale di accordo può diventare titolo esecutivo?
Sì, la disciplina ha previsto che, l'accordo sottoscritto dalle parti e dagli avvocati costituisce titolo esecutivo. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato su istanza di parte con decreto del Presidente del Tribunale, e costituisce titolo esecutivo; ciò significa che in caso di mancato rispetto dell'accordo si può chiedere che sia data immediata esecuzione a quanto risulta dal verbale di conciliazione.
10. Si può chiedere la mediazione per qualunque questione, qualunque sia il valore contestato, la natura dell'operazione oppure il danno?
Sì, a patto che si tratti di diritti disponibili (e quindi certamente no per i diritti della personalità quale, ad esempio, il nome ).
11. Per quali controversie il Conciliatore BancarioFinanziario può mettere a disposizione la procedura di mediazione?
Per tutte le controversie in materia bancaria, finanziaria e societaria.
12. A chi deve rivolgersi un cliente o una banca per chiedere l'intervento del Conciliatore BancarioFinanziario?
Basta scrivere a: Conciliatore BancarioFinanziario, via delle Botteghe Oscure, 54 - 00186 Roma. Per informazioni, numero telefono 06/674821 fax: 06/67482250, per inviare un'e-mail clicchi qui. Per avviare una mediazione clicchi qui.
13. In caso di mancato accordo è comunque sempre possibile rivolgersi al Giudice o ad un arbitro?
Sì, se al termine della mediazione non si è raggiunto un accordo, si può chiedere l'intervento di un arbitro oppure andare dal Giudice.Il Conciliatore BancarioFinanziario mette a disposizione la propria Camera Arbitrale
14. È possibile presentare un reclamo relativo ad un procedimento di mediazione svolto presso il Conciliatore BancarioFinanziario?
Sì, inviando un'e-mail all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Che cosa è la mediazione
La mediazione, disciplinata dal Decreto Legislativo n. 28 del 4.3.2010, ha costi contenuti e si conclude in breve tempo. I prezzi sono rapportati al valore della controversia; a tale riguardo si può consultare la pagina Indennità e spese di mediazione.
La mediazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario è disciplinata dal richiamato Decreto Legislativo e dal Regolamento del Conciliatore depositato presso il Ministero della giustizia. Il Conciliatore BancarioFinanziario è un “Organismo di Mediazione” specializzato nelle controversie in materia bancaria, finanziaria e societaria che si avvale di propri Mediatori che sono qualificati professionisti esperti in tali materie, i cui profili professionali sono consultabili sul nostro sito.
Il procedimento di mediazione può svolgersi anche a distanza (senza che le parti si debbano spostare) secondo modalità telematiche indicate dall’Organismo.
Il Conciliatore BancarioFinanziario mette infatti a disposizione delle parti un proprio ed esclusivo sistema di videoconferenza attivabile da qualunque persona autorizzata che consente di svolgere nella massima semplicità, sicurezza e riservatezza gli incontri di mediazione a distanza, senza alcun costo aggiuntivo.
La mediazione viene attivata mediante l’invio della domanda di mediazione al Conciliatore BancarioFinanziario.
La domanda di mediazione può essere compilata mediante l’utilizzo del nostro sito, anticipata per e mail alla casella: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. e deve essere inoltrata al Conciliatore BancarioFinanziario via delle Botteghe Oscure 54 - 00186 Roma
Nel sito è presente il modello di domanda di mediazione che può essere compilato in modalità informatica e deve essere stampato e firmato dalla parte istante. In ogni caso la domanda di mediazione – corredata dalla copia dell’avvenuto pagamento delle indennità e spese per il primo incontro – deve essere presentata in originale all'indirizzo: Conciliatore BancarioFinanziario via delle Botteghe Oscure 54 - 00186 Roma.
Il Conciliatore BancarioFinanziario comunica rapidamente all’altra parte l’avvenuto deposito della domanda, e fissa la data del primo incontro. Con questa comunicazione viene anche nominato il mediatore che condurrà l’incontro con le parti. Le parti di comune accordo possono indicare un mediatore tra quelli iscritti presso l’Organismo. In assenza di indicazioni delle parti il Conciliatore BancarioFinanziario nomina un mediatore tra quelli più adeguati, tenuto conto della materia oggetto della controversia e dell’esperienza professionale del mediatore. Gli uffici di Segreteria del Conciliatore BancarioFinanziario possono essere contattati scrivendo un messaggio email al seguente indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. e forniscono tutti i chiarimenti necessari alle parti, affinchè il procedimento di mediazione possa svolgersi nel miglior modo possibile.
SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI DI MEDIAZIONE
Di norma la mediazione si apre con la sessione iniziale congiunta. Nel giorno, ora e luogo stabiliti, il mediatore incontra tutte le parti. In quest’occasione, il mediatore dapprima illustra a tutti i partecipanti il proprio ruolo e le regole procedurali; successivamente, ciascuna parte avrà la possibilità di esporre il caso alla presenza della controparte e del mediatore. Nel corso del primo incontro il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Il mediatore può avviare con ciascuna delle parti colloqui riservati (sessioni separate), eventualmente alternati da sessioni congiunte. Le informazioni fornite al mediatore durante gli incontri separati sono assolutamente riservate e non possono essere rivelate alla controparte, salvo espressa autorizzazione. La capacità del mediatore sarà quella di far emergere i veri interessi delle parti. Il compito di consulenti e avvocati che potranno assistere le parti sarà quello di aiutare le stesse nel valutare la congruità dell’accordo di mediazione, e nel redigere il verbale di accordo. Qualora una delle parti non si presenti all’incontro di mediazione senza giustificato motivo, il mediatore redige apposito verbale che sancisce la chiusura della procedura.
Se le parti raggiungono un accordo, il mediatore redige il verbale al quale è allegato il testo dell’accordo redatto dalle parti, eventualmente con l’aiuto dei loro legali. Il verbale è depositato presso l’Organismo ed è sottoscritto dalle parti e dal mediatore. L'accordo sottoscritto dalle parti e dagli avvocati costituisce titolo esecutivo. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale può essere omologato su istanza di parte con decreto del Presidente del Tribunale e costituisce titolo esecutivo.
Se invece, anche in incontri successivi al primo, si verifica l’impossibilità di trovare un accordo tra le parti, il mediatore redige verbale ove attesta il fallimento del tentativo di conciliazione.
Su richiesta di entrambe le parti il mediatore può redigere una proposta scritta di composizione della lite.
Il nostro mediatore è un esperto in materie bancarie, finanziarie e societarie ma non può decidere quale soluzione adottare. Aiuta le parti a trovare una soluzione soddisfacente per entrambe, facendo emergere i veri interessi sottostanti la lite, dando quindi vita ad accordi che possono riguardare anche più aspetti dei vari rapporti commerciali che intercorrono tra le parti.
Le parti stesse stabiliscono i contenuti dell’accordo, e pertanto non rischiano una decisione non gradita, come può avvenire nel caso di ricorso al Giudice o all’Arbitro. La mediazione è un procedimento tutelato dalla massima riservatezza. Tutto quanto emerge nel corso della procedura è strettamente riservato e confidenziale, come prevede la legge stessa. Sia le parti, sia il mediatore sono tenuti a non rivelare alcuna informazione acquisita nel corso della procedura. Allo stesso modo, il mediatore non potrà svelare a una parte le informazioni acquisite confidenzialmente dall’altra durante gli incontri separati, a meno che non sia stato appositamente autorizzato.