Arbitrato
L'Arbitrato è una procedura diretta a concludere una controversia con l’intervento di un esperto, l’arbitro, cui viene affidato il compito di giudicare. L'Arbitro non è un Giudice ordinario, ma le parti possono stabilire (sia attraverso la clausola compromissoria inserita nel contratto, sia di comune accordo) di sottoporgli la questione riconoscendogli il potere di decidere in merito alla controversia.
Il Conciliatore BancarioFinanziario ha istituito al proprio interno la "Camera Arbitrale" che si avvale di professionisti esperti in materia bancaria, finanziaria e societaria, presenti sul territorio nazionale.
L'Arbitrato si può attivare:
a) quando è previsto nella clausola compromissoria contenuta nel contratto oggetto della controversia
b) quando le parti decidono di comune accordo di ricorrere a tale procedura.
Può infatti verificarsi che, nel caso in cui un procedimento di mediazione si concluda senza un accordo, le parti, se vogliono ottenere una decisione in tempi contenuti, possono chiedere al Conciliatore BancarioFinanziario di attivare la procedura di Arbitrato. E' comunque possibile ricorrere all'arbitrato anche se non si è svolto il procedimento di mediazione.
L'Arbitrato è disciplinato dallo specifico Regolamento della Camera Arbitrale.
Le parti (sia nella clausola compromissoria che di comune accordo) possono nominare un Arbitro unico o un Collegio Arbitrale.
I costi applicati dal Conciliatore BancarioFinanziario sono riportati nella tabella allegata al Regolamento, e variano a seconda che si richieda l'intervento di un Arbitro unico o di un Collegio Arbitrale.