Indennità di mediazione
Con riguardo alle spese, la normativa effettua una distinzione di due fattispecie: mediazione quale 1. “condizione di procedibilità” e quale 2. “mediazione volontaria”, prevedendo che debbano essere corrisposti importi diversi a seconda della richiamata natura del procedimento.
È stabilito – per entrambe le fattispecie – che le parti corrispondano all’Organismo delle spese per il primo incontro, comprendenti le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione per il primo incontro. Dette indennità sono corrisposte dalla parte istante al momento della presentazione della domanda e dalla parte convocata al momento dell’adesione al primo incontro.
Qualora il primo incontro si concluda senza la conciliazione e il procedimento non prosegua con incontri successivi, sono dovuti esclusivamente gli importi già corrisposti a titolo di spese di avvio e spese di mediazione per il primo incontro.
Qualora, invece, l’esito del procedimento sia di accordo al primo incontro, di accordo in incontri successivi al primo o di mancato accordo in incontri successivi al primo, è previsto dalla normativa che le parti debbano corrispondere delle ulteriori spese diversificate in base ai richiamati esiti.
Nelle tabelle sotto riportate – distinte tra 1. mediazione attivata quale “condizione di procedibilità” e quale 2. “mediazione volontaria” – vengono indicate le spese dovute per il primo incontro e i criteri di calcolo previsti per le eventuali ulteriori spese da calcolare in base all’esito del procedimento.
1. CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ (MEDIAZIONE OBBLIGATORIA).
TABELLA INDENNITÀ E SPESE PER IL PRIMO INCONTRO DA VERSARE CONGIUNTAMENTE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA[1]:
SPESE DI AVVIO:
SPESE DI MEDIAZIONE:
[1] Gli importi indicati in questa tabella sono già stati ridotti di un quinto ai sensi dell’art. 28, comma 8, del DM 150/2023
- Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi, sono dovuti esclusivamente gli importi sopra riportati quali spese di avvio e spese di mediazione rapportati allo scaglione di riferimento.
EVENTUALI ULTERIORI SPESE DI MEDIAZIONE
L’Organismo adotta la tabella delle spese di mediazione per gli organismi pubblici di cui all’art. 31 del DM n.150/2023 allegato A. Fino all’approvazione da parte del Ministero della Giustizia del nuovo Regolamento di procedura per la mediazione, le eventuali ulteriori spese di mediazione (rispetto a quelle già versate a titolo di avvio e di primo incontro) saranno calcolate secondo i criteri sotto riportati. Successivamente all’approvazione da parte del Ministero, le eventuali ulteriori spese di mediazione saranno calcolate con un criterio proporzionale che tiene conto del valore della controversia prendendo a riferimento gli importi minimi e massimi di detta Tabella A.
- Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione, sono altresì dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità all’articolo 30, comma 1 del DM 150/2023 ed alla Tabella A allegata a detto DM, detratti gli importi già corrisposti a titolo di spese di mediazione per il primo incontro, a cui va applicata una maggiorazione del dieci per cento. A tale riguardo, si precisa che le ulteriori spese dovute saranno calcolate prendendo a riferimento gli importi minimi di detta Tabella A. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda (cfr. art. 5, comma 1, D.lgs. n 28/2010) o quando è demandata dal giudice, le ulteriori spese di mediazione da corrispondere vanno ridotte di un quinto rispetto all’importo minimo indicato nella richiamata Tabella A.
- Quando il procedimento si conclude con la conciliazione in incontri successivi al primo, sono altresì dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità all’articolo 30, comma 1 del DM 150/2023 ed alla Tabella A allegata a detto DM, detratti gli importi già corrisposti a titolo di spese di mediazione per il primo incontro, a cui va applicata una maggiorazione del venticinque per cento. A tale riguardo, si precisa che le ulteriori spese dovute saranno calcolate prendendo a riferimento gli importi minimi di detta Tabella A. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda (cfr. art. 5, comma 1, D.lgs. n 28/2010) o quando è demandata dal giudice, le ulteriori spese di mediazione da corrispondere vanno ridotte di un quinto rispetto all’importo minimo indicato nella richiamata Tabella A.
- Quando il procedimento prosegue in incontri successivi al primo e si conclude senza la conciliazione, sono altresì dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità all’articolo 30, comma 3 del DM 150/2023 ed alla Tabella A allegata a detto DM, detratti gli importi già corrisposti a titolo di spese di mediazione per il primo incontro. A tale riguardo, si precisa che le ulteriori spese dovute saranno calcolate prendendo a riferimento gli importi minimi di detta Tabella A. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda (cfr. art. 5, comma 1, D.lgs. n 28/2010) o quando è demandata dal giudice, le ulteriori spese di mediazione da corrispondere vanno ridotte di un quinto rispetto all’importo minimo indicato nella richiamata Tabella A.
Gli importi indicati in questa tabella non sono comprensivi di IVA.
2. MEDIAZIONE VOLONTARIA.
TABELLA INDENNITÀ E SPESE PER IL PRIMO INCONTRO DA VERSARE CONGIUNTAMENTE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
SPESE DI AVVIO:
SPESE DI MEDIAZIONE:
- Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi sono dovuti esclusivamente gli importi sopra riportati quali spese di avvio e spese di mediazione rapportati allo scaglione di riferimento.
EVENTUALI ULTERIORI SPESE DI MEDIAZIONE
L’Organismo adotta la tabella delle spese di mediazione per gli organismi pubblici di cui all’art. 31 del DM n.150/2023 allegato A. Fino all’approvazione da parte del Ministero della Giustizia del nuovo Regolamento di procedura per la mediazione, le eventuali ulteriori spese di mediazione (rispetto a quelle già versate a titolo di avvio e di primo incontro) saranno calcolate secondo i criteri sotto riportati. Successivamente all’approvazione da parte del Ministero, le eventuali ulteriori spese di mediazione saranno calcolate con un criterio proporzionale che tiene conto del valore della controversia prendendo a riferimento gli importi minimi e massimi di detta Tabella A.
- Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione, sono altresì dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità all’articolo 30, comma 1 del DM 150/2023 ed alla Tabella A allegata a detto DM, detratti gli importi già corrisposti a titolo di spese di mediazione per il primo incontro, a cui va applicata una maggiorazione del dieci per cento. A tale riguardo, si precisa che le ulteriori spese dovute saranno calcolate prendendo a riferimento gli importi minimi di detta Tabella A.
- Quando il procedimento si conclude con la conciliazione in incontri successivi al primo, sono altresì dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità all’articolo 30, comma 1 del DM 150/2023 ed alla Tabella A allegata a detto DM, detratti gli importi già corrisposti a titolo di spese di mediazione per il primo incontro, a cui va applicata una maggiorazione del venticinque per cento. A tale riguardo, si precisa che le ulteriori spese dovute saranno calcolate prendendo a riferimento gli importi minimi di detta Tabella A.
- Quando il procedimento prosegue in incontri successivi al primo e si conclude senza la conciliazione, sono altresì dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità all’articolo 30, comma 3 del DM 150/2023 ed alla Tabella A allegata a detto DM, detratti gli importi già corrisposti a titolo di spese di mediazione per il primo incontro. A tale riguardo, si precisa che le ulteriori spese dovute saranno calcolate prendendo a riferimento gli importi minimi di detta Tabella A.
Gli importi indicati in questa tabella non sono comprensivi di IVA.
MODALITÁ DI PAGAMENTO (per le mediazioni di tipo 1 e 2)
Il pagamento delle indennità e spese da corrispondere all’Organismo per il primo incontro di mediazione, i cui importi sono indicati nelle tabelle sopra riportate (a seconda della natura “obbligatoria” o “volontaria” della mediazione), deve essere eseguito contestualmente alla presentazione della domanda di mediazione, pena l’improcedibilità della stessa, effettuando un versamento sul c/c intestato a: Conciliatore BancarioFinanziario, n. 000400857279 presso UniCredit SpA, Agenzia: ROMA TORRE ARGENTINA; cod. ABI: 02008; CAB: 05205; CIN: Q; Iban: IT29Q0200805205000400857279; BIC SWIFT UNCRITM1B60. Nella causale del pagamento si prega di inserire le parti della mediazione. Il documento (anche in copia) comprovante l'avvenuto pagamento delle indennità e spese da corrispondere all’Organismo per il primo incontro di mediazione deve essere allegato al modello di domanda.
Gli eventuali aumenti delle spese di mediazione devono essere corrisposti al termine del procedimento; il pagamento di tutte le indennità di mediazione è condizione per il rilascio del verbale.