Conciliatore BancarioFinanziario

Che cosa è la mediazione

La mediazione, disciplinata dal Decreto Legislativo n. 28 del 4.3.2010, ha costi contenuti e si conclude in breve tempo, al massimo entro tre mesi. I prezzi sono rapportati al valore della controversia; a tale riguardo si può consultare la pagina Indennità e spese di mediazione.

La mediazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario è disciplinata dal richiamato Decreto Legislativo e dal Regolamento del Conciliatore depositato presso il Ministero della giustizia. Il Conciliatore BancarioFinanziario è un “Organismo di Mediazione” specializzato nelle controversie in materia bancaria, finanziaria e societaria che si avvale di propri Mediatori che sono qualificati professionisti esperti in tali materie, i cui profili professionali sono consultabili sul nostro sito.

Il procedimento di mediazione può svolgersi anche a distanza (senza che le parti si debbano spostare) secondo modalità telematiche indicate dall’Organismo.

Il Conciliatore BancarioFinanziario mette infatti a disposizione delle parti un proprio ed esclusivo sistema di videoconferenza attivabile da qualunque persona autorizzata che consente di svolgere nella massima semplicità, sicurezza e riservatezza gli incontri di mediazione a distanza, senza alcun costo aggiuntivo.

La mediazione viene attivata mediante l’invio della domanda di mediazione al Conciliatore BancarioFinanziario.

La domanda di mediazione può essere compilata mediante l’utilizzo del nostro sito, anticipata per e mail alla casella: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. e deve essere inoltrata al Conciliatore BancarioFinanziario via delle Botteghe Oscure 54 - 00186 Roma
Nel sito è presente il modello di domanda di mediazione che può essere compilato in modalità informatica e deve essere stampato e firmato dalla parte istante. In ogni caso la domanda di mediazione – corredata dalla copia dell’avvenuto pagamento delle indennità e spese per il primo incontro – deve essere presentata in originale all'indirizzo: Conciliatore BancarioFinanziario via delle Botteghe Oscure 54 - 00186 Roma.

Il Conciliatore BancarioFinanziario comunica rapidamente all’altra parte l’avvenuto deposito della domanda, e fissa la data del primo incontro. Con questa comunicazione viene anche nominato il mediatore che condurrà l’incontro con le parti. Le parti di comune accordo possono indicare un mediatore tra quelli iscritti presso l’Organismo. In assenza di indicazioni delle parti il Conciliatore BancarioFinanziario nomina un mediatore tra quelli più adeguati, tenuto conto della materia oggetto della controversia e dell’esperienza professionale del mediatore. Gli uffici di Segreteria del Conciliatore BancarioFinanziario possono essere contattati scrivendo un messaggio email al seguente indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. e forniscono tutti i chiarimenti necessari alle parti, affinchè il procedimento di mediazione possa svolgersi nel miglior modo possibile.

SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI DI MEDIAZIONE

Di norma la mediazione si apre con la sessione iniziale congiunta. Nel giorno, ora e luogo stabiliti, il mediatore incontra tutte le parti. In quest’occasione, il mediatore dapprima illustra a tutti i partecipanti il proprio ruolo e le regole procedurali; successivamente, ciascuna parte avrà la possibilità di esporre il caso alla presenza della controparte e del mediatore. Nel corso del primo incontro il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Il mediatore può avviare con ciascuna delle parti colloqui riservati (sessioni separate), eventualmente alternati da sessioni congiunte. Le informazioni fornite al mediatore durante gli incontri separati sono assolutamente riservate e non possono essere rivelate alla controparte, salvo espressa autorizzazione. La capacità del mediatore sarà quella di far emergere i veri interessi delle parti. Il compito di consulenti e avvocati che potranno assistere le parti sarà quello di aiutare le stesse nel valutare la congruità dell’accordo di mediazione, e nel redigere il verbale di accordo. Qualora una delle parti non si presenti all’incontro di mediazione senza giustificato motivo, il mediatore redige apposito verbale che sancisce la chiusura della procedura.

Se le parti raggiungono un accordo, il mediatore redige il verbale al quale è allegato il testo dell’accordo redatto dalle parti, eventualmente con l’aiuto dei loro legali. Il verbale è depositato presso l’Organismo ed è sottoscritto dalle parti e dal mediatore. L'accordo sottoscritto dalle parti e dagli avvocati costituisce titolo esecutivo. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale può essere omologato su istanza di parte con decreto del Presidente del Tribunale e costituisce titolo esecutivo.

Se invece, anche in incontri successivi al primo, si verifica l’impossibilità di trovare un accordo tra le parti, il mediatore redige verbale ove attesta il fallimento del tentativo di conciliazione.

Su richiesta di entrambe le parti il mediatore può redigere una proposta scritta di composizione della lite.

Il nostro mediatore è un esperto in materie bancarie, finanziarie e societarie ma non può decidere quale soluzione adottare. Aiuta le parti a trovare una soluzione soddisfacente per entrambe, facendo emergere i veri interessi sottostanti la lite, dando quindi vita ad accordi che possono riguardare anche più aspetti dei vari rapporti commerciali che intercorrono tra le parti.

Le parti stesse stabiliscono i contenuti dell’accordo, e pertanto non rischiano una decisione non gradita, come può avvenire nel caso di ricorso al Giudice o all’Arbitro. La mediazione è un procedimento tutelato dalla massima riservatezza. Tutto quanto emerge nel corso della procedura è strettamente riservato e confidenziale, come prevede la legge stessa. Sia le parti, sia il mediatore sono tenuti a non rivelare alcuna informazione acquisita nel corso della procedura. Allo stesso modo, il mediatore non potrà svelare a una parte le informazioni acquisite confidenzialmente dall’altra durante gli incontri separati, a meno che non sia stato appositamente autorizzato.