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Direttiva 2013/11/UE (Direttiva sull’ADR per i consumatori)

È stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale la Direttiva 2013/11/UE (Direttiva sull’ADR per i consumatori)

Il 18 giugno u.s. è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (L 165) la direttiva 2013/11/UE del 21 maggio 2013 del Parlamento e del Consiglio dell’Unione Europea (d’ora in avanti “direttiva”) sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori attraverso l’intervento di organismi ADR.

L’obiettivo principale della direttiva è volto a contribuire al corretto funzionamento del mercato interno; per il raggiungimento di tale finalità si vuole garantire un elevato livello di protezione dei consumatori, consentendo loro di attivare, su base volontaria, procedimenti stragiudiziali - gestiti da organismi ADR - per risolvere eventuali controversie sorte dalla sottoscrizione di contratti di vendita di beni o servizi.

L’ambito di applicazione della direttiva riguarda le procedure di risoluzione stragiudiziale relative alle controversie:

a)      concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi;

b)      sorte tra consumatori[1] residenti nell’Unione e professionisti[2] stabiliti nell’Unione;

c)      in ambito nazionale (quando il consumatore risiede nello stesso Stato membro in cui è stabilito il professionista) o transfrontaliere (quando il consumatore risiede in uno Stato membro diverso rispetto a quello in cui è stabilito il professionista);

d)     gestite da un organismo ADR “che propone o impone una soluzione o riunisce le parti al fine di agevolare una soluzione amichevole” (art. 2).

A quest’ultimo riguardo va evidenziato che la direttiva (art. 4, § 1, lett. h) definisce “organismi ADR” tutti quegli organismi, istituiti su base permanente, che offrono la possibilità di avvalersi di procedure extragiudiziali di risoluzione delle controversie, nel rispetto dei requisiti dalla stessa previsti. In merito, la direttiva stabilisce (art. 20, § 1) che gli Stati membri designino un’autorità competente incaricata di valutare che gli organismi ADR rientrino nell’ambito di applicazione della stessa direttiva, verificando la loro conformità ai requisiti di qualità prescritti.

Alcuni atti giuridici dell’Unione Europea già contengono disposizioni relative alle procedure ADR; in particolare si richiama l’attenzione sulla direttiva 2008/52/CE, del 21 maggio 2008, relativa alla mediazione delle controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale, rispetto alla quale la direttiva in argomento ha una più ampia portata. La direttiva 2008/52/CE, infatti, si applica nelle controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale (con particolari limitazioni), mentre la direttiva in commento - come detto - riguarda le controversie sia nazionali che transfrontaliere concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi tra professionisti e consumatori. Per quest’ultimo aspetto relativo ai soggetti, la direttiva 2008/52/CE, in realtà, ha un più ampio campo di applicazione, poiché non è limitato alle controversie tra professionisti e consumatori, ma può riguardare anche rapporti tra professionisti. Un ulteriore elemento differenzia le due direttive e riguarda gli strumenti ADR. Mentre la direttiva 2008/52/CE fa riferimento alla sola “mediazione”, la direttiva in argomento riguarda l’intervento del più generale “organismo ADR” che “propone o impone una soluzione o riunisce le parti al fine di agevolare una soluzione amichevole”, con ciò ricoprendo varie tipologie di ADR e non solo la mediazione.

In merito ai rapporti tra gli atti giuridici dell’Unione Europea riguardanti procedure stragiudiziali avviate da un consumatore nei confronti di un professionista, l’art. 3 stabilisce un principio di carattere generale, secondo cui – in caso di conflitto – prevalgono le disposizioni della direttiva in commento. L’unica eccezione è stabilita dal paragrafo 2 dello stesso art. 3, in base al quale “la presente direttiva si applica fatta salva la direttiva 2008/52/CE”

Per quanto riguarda l’ordinamento italiano va rilevato come - tra i vari strumenti ADR esistenti - l’istituto della mediazione disciplinato dal d.lgs. n. 28/2010 appaia coerente con molti principi contenuti nella direttiva in discorso. Va peraltro osservato che l’ipotesi di reintrodurre l’obbligatorietà della quale condizione di procedibilità - ipotesi contenuta nell’art. 84 del c.d. “Decreto Fare”[3] non è in contrasto con la direttiva, il cui art. 1 prevede che “la presente direttiva non pregiudica la legislazione nazionale che prevede l’obbligatorietà di tali procedure, a condizione che tali disposizioni non limitino o impediscano il diritto di accedere al sistema giudiziario”.  

Per quanto concerne l’accesso a procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie nel settore bancario e finanziario, la tutela dei consumatori è già garantita, oltre che dagli organismi di mediazione - quale quello gestito da questa Associazione - anche dalla Camera di conciliazione della Consob, dall’attività dall’Arbitro Bancario Finanziario e dall’Ombudsman – Giurì Bancario.

La direttiva sembra non trovare applicazione nei confronti dei “reclami” dei consumatori presentati agli intermediari (art. 2, § 2, lett. b) e delle cosiddette “conciliazione paritetiche”, potendo ritenere queste ultime ricomprese nell’accezione relativa alla “negoziazione diretta tra consumatore e professionista”, fattispecie che - ai sensi dell’art. 2, § 2, lett. e) - risulta esclusa dall’applicazione della direttiva.   

La direttiva è entrata in vigore l’8 luglio u.s. e dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 9 luglio 2015.



[1]La direttiva definisce “consumatore: qualsiasi persona fisica che agisca a fini che non rientrano nella sua attività commerciale, industriale artigianale o professionale” (cfr. art. 4, § 1, lett. a) della direttiva).

[2] La direttiva definisce “professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica che, indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto privato o pubblico, agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, anche tramite qualsiasi altra persona in suo nome o per suo conto” (cfr. art. 4, § 1, lett. b) della direttiva).

[3]Il Governo, con l’emanazione del “Decreto Fare”, al fine di incidere sui tempi della giustizia civile e migliorarne l’efficienza, da un lato ha provveduto ad un ripristino delle previsioni del d.lgs. n. 28/2010 che erano state oggetto della pronuncia di illegittimità costituzionale, dall’altro ha introdotto alcune novità all’istituto della mediazione