Clausole contrattuali di mediazione
L'art. 5, comma 5 del D.lgs. 28/2010 contempla espressamente l'ipotesi della clausola di mediazione inserita in un contratto, in uno statuto ovvero in un atto costitutivo.
L’inserimento nei contratti bancari di specifiche clausole che rimandino al nostro Organismo per la soluzione delle controversie che dovessero insorgere è divenuto un aspetto di fondamentale importanza. In assenza di una clausola che indichi chiaramente presso quale organismo si svolgerà la mediazione, infatti, ai sensi del D.Lgs. 28/2010 la scelta dell’Organismo di mediazione viene effettuata dalla parte che per prima deposita l’istanza di mediazione.
L’indicazione del Conciliatore BancarioFinanziario nella clausola di mediazione inserita nei contratti fa sì che la procedura sarà gestita dal nostro Organismo che vanta maggior esperienza e specializzazione nelle materie bancarie e finanziarie, è presente su tutto il territorio nazionale, ed è dotato di mediatori assolutamente neutrali e particolarmente esperti in campo bancario e finanziario.
La clausola potrà altresì contenere la possibilità di ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario , nel caso di controversie relative a contratti bancari o alla Camera di Conciliazione presso la Consob, nel caso di controversie relative a servizi di investimento, in quanto entrambi assolvono alla condizione di procedibilità prevista dall’art.5 comma 1 del D.lgs. 28/2010
Di seguito si riportano due esempi di clausole , uno relativo ai contratti bancari e uno relativo ai contratti per i servizi di investimento :
A. Clausola relativa a controversie concernenti contratti bancari
Art. ... – Risoluzione stragiudiziale delle controversie. Condizione di procedibilità
In relazione all’obbligo sancito dall’art. 5, comma 1, del d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all’autorità giudiziaria, i contraenti concordano (in attuazione del richiamato art. 5, comma 5) di sottoporre le controversie che dovessero sorgere dal presente contratto all’Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore BancarioFinanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto Organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Nel rispetto della libertà di scelta dell’organismo, i contraenti – anche dopo la sottoscrizione del presente contratto - potranno comunque concordare di rivolgersi ad un altro organismo iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia. Resta ferma, nei limiti previsti dalla normativa, la possibilità di attivazione del procedimento di cui all’art. 128-bis del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385, e cioè il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, sistema stragiudiziale gestito dalla Banca d’Italia, che parimenti assolve la condizione di procedibilità di cui al richiamato art. 5, comma 1.
B. Clausola relativa a controversie concernenti servizi di investimento
Art. ... – Risoluzione stragiudiziale delle controversie. Condizione di procedibilità
In relazione all’obbligo sancito dall’art. 5, comma 1, del d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all’autorità giudiziaria, i contraenti concordano (in attuazione del richiamato art. 5, comma 5) di sottoporre le controversie che dovessero sorgere dal presente contratto all’Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore BancarioFinanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto Organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Nel rispetto della libertà di scelta dell’organismo, i contraenti – anche dopo la sottoscrizione del presente contratto - potranno comunque concordare di rivolgersi ad un altro organismo iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia. Resta ferma la possibilità di esperire il procedimento di cui al d. lgs. 8 ottobre 2007, n. 179, e cioè il ricorso alla Camera di conciliazione istituita presso la CONSOB, che parimenti assolve la condizione di procedibilità di cui al richiamato art. 5, comma 1.