Conciliatore BancarioFinanziario

Trasparenza EDF

Ente di Formazione

Obblighi di trasparenza

 

Dati identificativi e numero d'ordine dell’Ente

Conciliatore BancarioFinanziario

Iscritto al n. 111 dell’Elenco degli Enti di formazione tenuto dal Ministero della Giustizia

 

Contatti

Via delle Botteghe Oscure 54, 00186 Roma
Telefono: 06 674821
Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.  
Pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Organigramma con relative funzioni e responsabilità

Il Responsabile scientifico dell’Ente è il Prof. Avv. Saverio Ruperto (curriculum)

Elenco dei Formatori

 

Programmi di formazione per l’anno in corso

 

Modalità di attestazione dell'effettiva frequenza ai corsi da parte degli iscritti

Le modalità di attestazione dell’effettiva frequenza ai corsi da parte degli iscritti variano in base al tipo ed alle modalità di fruizione del corso stesso (a seconda che siano corsi in modalità telematica o corsi in presenza):

CORSI IN MODALITÀ TELEMATICA:

Software e Piattaforme digitali: detti sistemi informatici (come, ad esempio, TEAMS) consentono di rilevare le presenze dei partecipanti ai corsi e forniscono un report relativo alla presenza di docenti e discenti tracciandone i tempi di fruizione degli stessi.


CORSI IN PRESENZA:

Registro delle presenze: L’Ente di formazione provvede alla registrazione dei partecipanti al Corso facendo firmare i corsisti su un registro cartaceo in entrata e in uscita.

 

I criteri per l'ammissione alla valutazione finale per gli iscritti ai corsi

Per poter essere ammessi alla valutazione finale, i partecipanti devono frequentare la totalità delle lezioni di cui si compone il relativo corso. È inoltre richiesta una partecipazione attiva ai corsi che viene favorita attraverso l’organizzazione, a seconda del tipo di percorso formativo, di esercitazioni, simulazioni e discussioni di gruppo.

 

Le modalità per il rilascio dell'attestazione di partecipazione al corso comprensiva dell'esito della prova finale

L’attestazione del corso iniziale per mediatori viene consegnata in formato cartaceo al termine del corso stesso. Per tutti gli altri corsi, l’attestazione viene generalmente rilasciata in formato digitale.

Trasparenza ODM

Organismo di mediazione

Obblighi di trasparenza

 

Dati identificativi e numero d'ordine dell’Organismo

Organismo di conciliazione bancaria
Iscritto al numero 3 del Registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia

Contatti

Via delle Botteghe Oscure 54, 00186 Roma
Telefono: 06 674821
Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.  
Pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Informazioni necessarie per la presentazione di eventuali reclami

È possibile presentare un reclamo relativo ad un procedimento di mediazione svolto presso l’Organismo inviando un’e-mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Organigramma

Il Responsabile dell’Organismo è l’Avv. Giuseppe Tiracorrendo (curriculum)

Il Responsabile dell’Ufficio Mediazione è il Dott. Andrea Sgrulletta

 

Sede Legale e sedi operative

L’Organismo ha la sede legale a Roma in via delle Botteghe Oscure 54.

Ha 2 sedi operative: a Roma in via delle Botteghe Oscure 54 e a Lucca in Viale San Concordio 710

 

Mediatori

 

Regolamento di mediazione

Codice Etico

Tabella delle spese di Mediazione

 

Ultimo bilancio depositato o ultimo rendiconto di cassa approvato

Bilancio 2023

Cerca mediatori


 

Le News (2)

 

Il 22

ottobre 2013 il Conciliatore BancarioFinanziario ha stipulato con Confindustria Avellino un protocollo d'intesa volto a favorire lo svolgimento delle mediazioni per il miglioramento delle relazioni tra cittadini e imprese da un lato e banche e intermediari finanziari dall'altro

 

È stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale la Direttiva 2013/11/UE (Direttiva sull’ADR per i consumatori)


Sulla reintroduzione dell'obbligatorietà della mediazione - Assemblea della Banca d'Italia 31 maggio 2013


Il ministro Cancellieri si è espressa in merito all'obbligatorietà della mediazione

 

 

I "Saggi" rilanciano la mediazione obbligatoria

Relazione finale del Gruppo di Lavoro sulle riforme istituzionali


Corso
"Il giurista di impresa nelle procedure ADR (Alternative Dispute Resolution)"
Presentazione - Programma - Domanda

 

Ombudsman – Giurì Bancario: è consultabile il Massimario con le decisioni del quarto trimestre 2012

 

 

Il 7 dicembre 2012 si è svolto presso la Prefettura di Matera un convegno sulla mediazione al quale ha partecipato con vari relatori  il Conciliatore BancarioFinanziario

 

 

Il 23 novembre 2012 si è svolto presso la sede della Confindustria di Taranto un Workshop sulla mediazione bancaria con la partecipazione del Conciliatore BancarioFinanziario

 

 

Il Ministero della Giustizia ha pubblicato il LIBRO VERDE invitando tutti gli interessati ad esprimere le loro opinioni al fine di individuare gli standards di qualità del servizio di mediazione gestito dagli Organismi di mediazione.

Grazie ai contributi che perverranno entro il 31.1.2013 all'indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo., il Ministero della Giustizia predisporrà il Manuale di Qualità, che costituirà il parametro di riferimento per gli Organismi di mediazione.

 

Sentenza della Corte Costituzionale 

Pubblicata sulla G.U. del 12.12.2012 la sentenza della Corte Costituzionale sulla mediazione.

Sentenza

Dicembre 2012 

 

  Roma, 14 dicembre 2012, ore 15:00 – 17:00, Luiss – Guido Carli, via Parenzo n. 12
  Aula Nocco - Il ruolo della funzione di compliance nella gestione dei reclami della clientela
  e il suo contributo ai metodi alternativi di risoluzione delle controversie

  Dicembre 2012

 

Sentenza della Corte Costituzionale La Corte Costituzionale con nota del proprio ufficio stampa ha dichiarato la illegittimità costituzionale per eccesso di delega legislativa del d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione. Si è in attesa di conoscere il testo della relativa sentenza.

Ottobre 2012  

 

Dall'esperienza maturata nell'ambito dei corsi di perfezionamento in mediazione civile organizzati in collaborazione con la LUISS Guido Carli e la Fondazione Bruno Visentini nasce il volume "Scritti in materia di mediazione civile e commerciale" pubblicato nei quaderni del Master in diritto d'impresa.

Ottobre 2012 

  

Al via la nuova edizione del Corso di Formazione per mediatori

 

Settembre 2012
 
 
 
 

Il Prof. Antonio Pedone entra nel Consiglio del Conciliatore BancarioFinanziario in sostituzione del dimissionario Prof. Giovanni Maria Flick

 

Luglio 2012 

 

Direttiva 2013/11/UE (Direttiva sull’ADR per i consumatori)

È stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale la Direttiva 2013/11/UE (Direttiva sull’ADR per i consumatori)

Il 18 giugno u.s. è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (L 165) la direttiva 2013/11/UE del 21 maggio 2013 del Parlamento e del Consiglio dell’Unione Europea (d’ora in avanti “direttiva”) sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori attraverso l’intervento di organismi ADR.

L’obiettivo principale della direttiva è volto a contribuire al corretto funzionamento del mercato interno; per il raggiungimento di tale finalità si vuole garantire un elevato livello di protezione dei consumatori, consentendo loro di attivare, su base volontaria, procedimenti stragiudiziali - gestiti da organismi ADR - per risolvere eventuali controversie sorte dalla sottoscrizione di contratti di vendita di beni o servizi.

L’ambito di applicazione della direttiva riguarda le procedure di risoluzione stragiudiziale relative alle controversie:

a)      concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi;

b)      sorte tra consumatori[1] residenti nell’Unione e professionisti[2] stabiliti nell’Unione;

c)      in ambito nazionale (quando il consumatore risiede nello stesso Stato membro in cui è stabilito il professionista) o transfrontaliere (quando il consumatore risiede in uno Stato membro diverso rispetto a quello in cui è stabilito il professionista);

d)     gestite da un organismo ADR “che propone o impone una soluzione o riunisce le parti al fine di agevolare una soluzione amichevole” (art. 2).

A quest’ultimo riguardo va evidenziato che la direttiva (art. 4, § 1, lett. h) definisce “organismi ADR” tutti quegli organismi, istituiti su base permanente, che offrono la possibilità di avvalersi di procedure extragiudiziali di risoluzione delle controversie, nel rispetto dei requisiti dalla stessa previsti. In merito, la direttiva stabilisce (art. 20, § 1) che gli Stati membri designino un’autorità competente incaricata di valutare che gli organismi ADR rientrino nell’ambito di applicazione della stessa direttiva, verificando la loro conformità ai requisiti di qualità prescritti.

Alcuni atti giuridici dell’Unione Europea già contengono disposizioni relative alle procedure ADR; in particolare si richiama l’attenzione sulla direttiva 2008/52/CE, del 21 maggio 2008, relativa alla mediazione delle controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale, rispetto alla quale la direttiva in argomento ha una più ampia portata. La direttiva 2008/52/CE, infatti, si applica nelle controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale (con particolari limitazioni), mentre la direttiva in commento - come detto - riguarda le controversie sia nazionali che transfrontaliere concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi tra professionisti e consumatori. Per quest’ultimo aspetto relativo ai soggetti, la direttiva 2008/52/CE, in realtà, ha un più ampio campo di applicazione, poiché non è limitato alle controversie tra professionisti e consumatori, ma può riguardare anche rapporti tra professionisti. Un ulteriore elemento differenzia le due direttive e riguarda gli strumenti ADR. Mentre la direttiva 2008/52/CE fa riferimento alla sola “mediazione”, la direttiva in argomento riguarda l’intervento del più generale “organismo ADR” che “propone o impone una soluzione o riunisce le parti al fine di agevolare una soluzione amichevole”, con ciò ricoprendo varie tipologie di ADR e non solo la mediazione.

In merito ai rapporti tra gli atti giuridici dell’Unione Europea riguardanti procedure stragiudiziali avviate da un consumatore nei confronti di un professionista, l’art. 3 stabilisce un principio di carattere generale, secondo cui – in caso di conflitto – prevalgono le disposizioni della direttiva in commento. L’unica eccezione è stabilita dal paragrafo 2 dello stesso art. 3, in base al quale “la presente direttiva si applica fatta salva la direttiva 2008/52/CE”

Per quanto riguarda l’ordinamento italiano va rilevato come - tra i vari strumenti ADR esistenti - l’istituto della mediazione disciplinato dal d.lgs. n. 28/2010 appaia coerente con molti principi contenuti nella direttiva in discorso. Va peraltro osservato che l’ipotesi di reintrodurre l’obbligatorietà della quale condizione di procedibilità - ipotesi contenuta nell’art. 84 del c.d. “Decreto Fare”[3] non è in contrasto con la direttiva, il cui art. 1 prevede che “la presente direttiva non pregiudica la legislazione nazionale che prevede l’obbligatorietà di tali procedure, a condizione che tali disposizioni non limitino o impediscano il diritto di accedere al sistema giudiziario”.  

Per quanto concerne l’accesso a procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie nel settore bancario e finanziario, la tutela dei consumatori è già garantita, oltre che dagli organismi di mediazione - quale quello gestito da questa Associazione - anche dalla Camera di conciliazione della Consob, dall’attività dall’Arbitro Bancario Finanziario e dall’Ombudsman – Giurì Bancario.

La direttiva sembra non trovare applicazione nei confronti dei “reclami” dei consumatori presentati agli intermediari (art. 2, § 2, lett. b) e delle cosiddette “conciliazione paritetiche”, potendo ritenere queste ultime ricomprese nell’accezione relativa alla “negoziazione diretta tra consumatore e professionista”, fattispecie che - ai sensi dell’art. 2, § 2, lett. e) - risulta esclusa dall’applicazione della direttiva.   

La direttiva è entrata in vigore l’8 luglio u.s. e dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 9 luglio 2015.



[1]La direttiva definisce “consumatore: qualsiasi persona fisica che agisca a fini che non rientrano nella sua attività commerciale, industriale artigianale o professionale” (cfr. art. 4, § 1, lett. a) della direttiva).

[2] La direttiva definisce “professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica che, indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto privato o pubblico, agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, anche tramite qualsiasi altra persona in suo nome o per suo conto” (cfr. art. 4, § 1, lett. b) della direttiva).

[3]Il Governo, con l’emanazione del “Decreto Fare”, al fine di incidere sui tempi della giustizia civile e migliorarne l’efficienza, da un lato ha provveduto ad un ripristino delle previsioni del d.lgs. n. 28/2010 che erano state oggetto della pronuncia di illegittimità costituzionale, dall’altro ha introdotto alcune novità all’istituto della mediazione

Protocollo Confindustria Taranto

Lo scorso 8 luglio il Conciliatore  BancarioFinanziario e CONFINDUSTRIA Taranto hanno sottoscritto un Protocollo di Intesa volto a favorire la conoscenza e l’utilizzo della mediazione. A tal fine è stata prevista anche la possibilità di svolgere gli incontri di mediazione presso la stessa sede di Confindustria. Il Conciliatore  BancarioFinanziario mette a disposizione sul territorio uno o più mediatori; si tratta di qualificati professionisti specializzati in materia bancaria, finanziaria e societaria, tutti accreditati presso il Ministero della Giustizia.

Relazione annuale Banca d'Italia 31 5 2013

Nella relazione annuale presentata il 31 maggio 2013 all'Assemblea della Banca d'Italia, si afferma che la reintroduzione dell'obbligatorietà della mediazione potrebbe contribuire a ridurre il contenzioso.

Si riporta lo stralcio di interesse: 

"Nel dicembre 2012 la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale per eccesso di delega il tentativo obbligatorio di conciliazione introdotto nel 2010. L'eventuale reintroduzione dello strumento, opportunamente corretto per superare alcune criticità presenti nelle norme abrogate, potrebbe contribuire a ridurre il contenzioso."

Il ministro Cancellieri si è espressa in merito all'obbligatorietà della mediazione

Riportiamo gli stralci dell'audizione del Ministro Cancellieri alla Commissione Giustizia della Camera e del Senato:

 

Audizione alla Camera

"E' da realizzare anche una revisione della normativa sulla mediazione obbligatoria, che tenga conto della sentenza della Corte Costituzionale. Anche in quest'ambito ricercherò la più ampia condivisione di obiettivi e di soluzioni.
Sono convinta che l’introduzione di forme di mediazione rappresenti una importante opportunità di deflazione della giustizia tradizionale, come mostrano esperienze europee – in sistemi giudiziari simili al nostro – da cui sono state mutuate le linee di fondo della disciplina e, come confermato anche – pur nel limitato lasso di tempo di applicazione nel nostro ordinamento – dagli incoraggianti risultati conseguiti. Per i tentativi di mediazione cui ha aderito la controparte, in almeno nella metà dei casi, si è giunti all'accordo.
Quindi, quanto più saremo in grado di far percepire l'utilità del ricorso a tale meccanismo, tanto più si accrescerà l'effetto deflattivo sui carichi di lavoro della giustizia civile."

 

Audizione al Senato

"Un'ulteriore linea di azione, che mi sembra importante percorrere nell'ottica di una deflazione dei carichi giudiziari, attiene alla revisione della normativa sulla mediazione obbligatoria, tenendo conto dell'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale, ed in esito ad un'ampia e condivisa valutazione con tutti i principali operatori del settore. Lo strumento della mediazione – come dimostrano esperienze europee in sistemi giudiziari simili al nostro e come ha dimostrato anche la sia pur breve sperimentazione attuata nel nostro Paese nelle forme della obbligatorietà – si è rivelato di grande efficacia sotto il profilo dell'abbattimento del contenzioso civile, con un positivo effetto anche sul piano della composizione dei conflitti tra le parti, per circa la metà dei quali è stato raggiunto l'accordo. È uno strumento che evidentemente necessita di una metabolizzazione sul piano culturale; quindi, quanto più si riuscirà a sensibilizzare l'opinione pubblica sui positivi risultati indotti dall'adesione a tale meccanismo, tanto più ne trarrà giovamento la macchina dell'Amministrazione della giustizia civile. Ovviamente, la diffusione di tale strumento dovrà essere accompagnata da regole deontologiche e di incompatibilità serie e rigorose, dal rispetto di un principio di competenza, da una adeguata professionalità dei mediatori."

Il ministro Cancellieri si è espressa in merito all'obbligatorietà della mediazione

Riportiamo gli stralci dell'audizione del Ministro Cancellieri alla Commissione Giustizia della Camera e del Senato:

Audizione alla Camera

"E' da realizzare anche una revisione della normativa sulla mediazione obbligatoria, che tenga conto della sentenza della Corte Costituzionale. Anche in quest'ambito ricercherò la più ampia condivisione di obiettivi e di soluzioni.
Sono convinta che l’introduzione di forme di mediazione rappresenti una importante opportunità di deflazione della giustizia tradizionale, come mostrano esperienze europee – in sistemi giudiziari simili al nostro – da cui sono state mutuate le linee di fondo della disciplina e, come confermato anche – pur nel limitato lasso di tempo di applicazione nel nostro ordinamento – dagli incoraggianti risultati conseguiti. Per i tentativi di mediazione cui ha aderito la controparte, in almeno nella metà dei casi, si è giunti all'accordo.
Quindi, quanto più saremo in grado di far percepire l'utilità del ricorso a tale meccanismo, tanto più si accrescerà l'effetto deflattivo sui carichi di lavoro della giustizia civile."

 

Audizione al Senato


"Un'ulteriore linea di azione, che mi sembra importante percorrere nell'ottica di una deflazione dei carichi giudiziari, attiene alla revisione della normativa sulla mediazione obbligatoria, tenendo conto dell'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale, ed in esito ad un'ampia e condivisa valutazione con tutti i principali operatori del settore. Lo strumento della mediazione – come dimostrano esperienze europee in sistemi giudiziari simili al nostro e come ha dimostrato anche la sia pur breve sperimentazione attuata nel nostro Paese nelle forme della obbligatorietà – si è rivelato di grande efficacia sotto il profilo dell'abbattimento del contenzioso civile, con un positivo effetto anche sul piano della composizione dei conflitti tra le parti, per circa la metà dei quali è stato raggiunto l'accordo. È uno strumento che evidentemente necessita di una metabolizzazione sul piano culturale; quindi, quanto più si riuscirà a sensibilizzare l'opinione pubblica sui positivi risultati indotti dall'adesione a tale meccanismo, tanto più ne trarrà giovamento la macchina dell'Amministrazione della giustizia civile. Ovviamente, la diffusione di tale strumento dovrà essere accompagnata da regole deontologiche e di incompatibilità serie e rigorose, dal rispetto di un principio di competenza, da una adeguata professionalità dei mediatori."

Protocollo Confindustria Palermo

Lo scorso 6 maggio il Conciliatore  BancarioFinanziario e CONFINDUSTRIA Palermo hanno sottoscritto un Protocollo di Intesa volto a favorire la conoscenza e l’utilizzo della mediazione. A tal fine è stata prevista anche la possibilità di svolgere gli incontri di mediazione presso la stessa sede di Confindustria. Il Conciliatore  BancarioFinanziario mette a disposizione sul territorio uno o più mediatori; si tratta di qualificati professionisti specializzati in materia bancaria, finanziaria e societaria, tutti accreditati presso il Ministero della Giustizia.

Relazione finale del Gruppo di Lavoro sulle riforme istituzionali

Istituito il 30 marzo 2013 dal Presidente della Repubblica

Tra le misure indicate dai Saggi nel Capitolo V  della “Relazione finale sulle riforme istituzionali” in materia di Amministrazione della Giustizia vi è l’instaurazione di sistemi alternativi (non giudiziari) di risoluzione delle controversie, anche attraverso la previsione di forme obbligatorie di mediazione.

Per la giustizia civile si propone :

a) l’instaurazione effettiva di sistemi alternativi (non giudiziari) di risoluzione delle controversie, specie di minore entità, anche attraverso la previsione di forme obbligatorie di mediazione (non escluse dalla recente pronuncia della Corte costituzionale –sent. n. 272 del 2012–che ha dichiarato illegittima una disposizione di decreto legislativo che disponeva in questo senso, ma solo per carenza di delega); questi sistemi dovrebbero essere accompagnati da effettivi incentivi per le parti e da adeguate garanzie di competenza, di imparzialità e di controllo degli organi della mediazione; b) il potenziamento delle strutture giudiziarie soprattutto per quanto attiene al personale amministrativo e paragiudiziario, sgravando i magistrati da compiti di giustizia “minore”; c) la istituzione del c.d. ufficio del processo; d) il potenziamento delle banche dati e della informatizzazione degli uffici; e)l’adozione in tutti gli uffici delle “buone pratiche” messe in atto da quelli più efficienti; f) la revisione in un quadro unitario dell’ordinamento, del reclutamento e della formazione dei giudici di pace e degli altri magistrati onorari, anche al fine di ampliarne le funzioni.

Relazione finale (pdf)

Le News

***

Assemblea annuale 2024

Il 23 luglio 2024 si è tenuta l’assemblea annuale dell’Associazione.

***

Si informa che a seguito dell’entrata in vigore del DM n. 150/2023, per le domande di mediazione presentate a partire dal 15 novembre 2023, saranno applicate le nuove indennità e spese di mediazione da corrispondere, per la parte istante, al momento del deposito della domanda e, per la parte convocata, al momento dell'adesione al primo incontro, come previsto dal richiamato DM 150/2023. A tale riguardo, le domande di mediazione dovranno essere obbligatoriamente presentate all’Organismo di conciliazione bancaria sul modulo scaricabile da questo sito. Non potranno essere accettate domande presentate su altri tipi di modulistica. Inoltre, si prega di prendere visione delle nuove tabelle, presenti sul sito, per quanto riguarda le indennità e spese di mediazione da sostenere.

***

Assemblea annuale 2023

Il 28 giugno 2023 si è tenuta l’assemblea annuale dell’Associazione.

***

Mediazione civile e commerciale. Sospensione dei termini

Si comunica che l'art. 36, comma 1 del Decreto-Legge 8 aprile 2020 n. 23 ha prorogato all'11 maggio 2020 la sospensione dei termini processuali prevedendo che detta proroga si applichi, in quanto compatibile, anche ai procedimenti di mediazione civile e commerciale disciplinati dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Pertanto, alla luce della nuova disposizione, il periodo di sospensione dei termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione che ha avuto inizio il 9 marzo 2020 terminerà l'11 maggio 2020.

Link: Estratto del Decreto-Legge

 ***

Mediazione civile e commerciale. Sospensione dei termini
Si comunica che ai sensi dell'art. 83, comma 20 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n.18, dal 9 marzo al 15 aprile 2020 sono "sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione" civile e commerciale disciplinati dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

Link: Estratto del Decreto-Legge

***

Master "Consumatore, media digitali e tutele"
Il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Messina e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni organizzano il Master di I livello in "Consumatore, media digitali e tutele". All'iniziativa parteciperà anche il Conciliatore BancarioFinanziario che, con il proprio personale, fornirà un contributo di approfondimento sulle tematiche relative ai sistemi di soluzione stragiudiziale delle controversie in materia bancaria e finanziaria. Bando - Locandina

***

CORSO DI FORMAZIONE AVANZATA
“IL GIURISTA DI IMPRESA NELLE PROCEDURE DI ADR (Alternative Dispute Resolution)”
con particolare riferimento al settore bancario e finanziario. Organizzato in connessione con il Master in Diritto di Impresa. 12 giugno - 27 giugno 2019
Programma - Domanda di iscrizione - Dichiarazione sostitutiva

***

CORSO DI FORMAZIONE AVANZATA
“IL GIURISTA DI IMPRESA NELLE PROCEDURE DI ADR (Alternative Dispute Resolution)”
con particolare riferimento al settore bancario e finanziario. Organizzato in connessione con il Master in Diritto di Impresa. 13 giugno - 28 giugno 2018
Programma - Domanda di iscrizione - Dichiarazione sostitutiva

***

CORSO DI FORMAZIONE AVANZATA
“IL GIURISTA DI IMPRESA NELLE PROCEDURE DI ADR (Alternative Dispute Resolution)”
con particolare riferimento al settore bancario e finanziario Organizzato in connessione con il Master in Diritto di Impresa 8 giugno - 22 giugno 2017
Programma - Domanda di iscrizione - Dichiarazione sostitutiva

***

Master Anticorruzione Master Universitario di 2^ livello – 2^ Edizione
Organizzato dal Dipartimento di Economia e Finanza dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Le domande dovranno essere effettuate entro e non oltre il 20 gennaio 2017 Brochure --- Dettaglio del corso

***

Nell'ambito del Master in diritto della concorrenza e dell'innovazione la LUISS  School of Law ha organizzato il convegno "Il governo delle banche fra diritto comune e diritto speciale" che si terrà a Roma il prossimo 16 novembre
Gli interessati possono cliccare per scaricare l'invito e iscriversi

***

CORSO DI FORMAZIONE AVANZATA
“IL GIURISTA DI IMPRESA NELLE PROCEDURE DI ADR (Alternative Dispute Resolution)”
con particolare riferimento al settore bancario e finanziario Organizzato in connessione con il Master in Diritto di Impresa 8 giugno - 23 giugno 2016
Programma - Domanda di iscrizione - Dichiarazione sostitutiva

***

 Convegno di Studio
"Lo sviluppo della lotta internazionale ai reati fiscali"

***

Spese di avvio
Il Consiglio di Stato con sentenza depositata il 17 novembre 2015 si è pronunciato in via definitiva sulla questione delle spese di avvio dei procedimenti di mediazione, stabilendo che tali spese devono essere corrisposte sempre e da tutte le parti. In tal modo è stata ribaltata la sentenza del TAR Lazio n. 1351/2015 del 23 gennaio 2015.

***

LA CULTURA DEL WHISTLEBLOWING
UN IMPEGNO CIVILE ED ETICO PER UN’EFFICACE LOTTA ALLA CORRUZIONE

ROMA, 22 OTTOBRE 2015 ORE 9.00

***

Il 13 Ottobre 2015 il Conciliatore BancarioFinanziario ha fornito il suo contributo con l’intervento dell’Avv. Giuseppe TIRACORRENDO: ‘I meccanismi di alternative dispute resolution, con particolare riferimento all'ABF e alle nuove norme europee’ al convegno “Linee evolutive della disciplina di tutela del cliente bancario”  presso l’Università Cattolica di Milano

***

In collaborazione con il Master di secondo livello in Diritto di Impresa organizzato dalla LUISS Guido Carli, dal prossimo 10 giugno si svolgerà il Corso di formazione avanzata "Il Giurista di Impresa nelle procedure di ADR" - Programma

***

Convegno: "LA RINASCITA ECONOMICA E FINANZIARIA IN EUROPA E IN ITALIA" - Milano, 5 marzo 2015 - Comunicato - Programma - Sito web

*** 

Corso di formazione per mediatori 24/03/2015

*** 

Corso di formazione per mediatori 28/11/2014

***

Recentemente il Presidente del Consiglio di Stato ha nominato il dott. Pasquale de Lise (Presidente Emerito del Consiglio di Stato) Presidente dell’Ombudsman-Giurì Bancario

***

Il 13 novembre 2014 presso la Camera di Commercio di Teramo si svolgerà un convegno sulla mediazione al quale parteciperà l'Avv. Tiracorrendo come relatore per il Conciliatore BancarioFinanziario.

***

24 ottobre 2014. Convegno ad Avellino su conciliazione e ABF.

***

Il 23 giugno 2014 il Conciliatore BancarioFinanziario   ha stipulato con Confindustria Alessandria un protocollo d'intesa  volto a favorire lo svolgimento delle mediazioni per il miglioramento delle relazioni tra cittadini e imprese da un lato e banche eintermediari finanziari dall'altro.

***

Corso di formazione avanzata “IL GIURISTA DI IMPRESA NELLE PROCEDURE DI ADR (Alternative Dispute Resolution)” Organizzato in connessione con il Master in Diritto di Impresa (giugno 2014) Programma Domanda

***

Il 22 ottobre 2013 il Conciliatore BancarioFinanziario ha stipulato con Confindustria Avellino un protocollo d'intesa volto a favorire lo svolgimento delle mediazioni per il miglioramento delle relazioni tra cittadini e imprese da un lato e banche e intermediari finanziari dall'altro. 

***

Dal 21 settembre 2013 sono entrate in vigore le nuove norme che regolano la mediazione.
È possibile consultare alla voce: “Mediazione - Normativa Nazionale“ il testo del d.lgs 28/2010 aggiornato con il “Decreto Fare”

***

È stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale la Direttiva 2013/11/UE (Direttiva sull’ADR per i consumatori)

***

 Sulla reintroduzione dell'obbligatorietà della mediazione - Assemblea della Banca d'Italia 31 maggio 2013

***

Il ministro Cancellieri si è espressa in merito all'obbligatorietà della mediazione

***

I "Saggi" rilanciano la mediazione obbligatoria

Relazione finale del Gruppo di Lavoro sulle riforme istituzionali

***

Corso
"Il giurista di impresa nelle procedure ADR (Alternative Dispute Resolution)"
Presentazione - Programma - Domanda

Ombudsman – Giurì Bancario: è consultabile il Massimario con le decisioni del quarto trimestre 2012

***

Il 7 dicembre 2012 si è svolto presso la Prefettura di Matera un convegno sulla mediazione al quale ha partecipato con vari relatori  il Conciliatore BancarioFinanziario

***

Il 23 novembre 2012 si è svolto presso la sede della Confindustria di Taranto un Workshop sulla mediazione bancaria con la partecipazione del Conciliatore BancarioFinanziario

*** 

Il Ministero della Giustizia ha pubblicato il LIBRO VERDE invitando tutti gli interessati ad esprimere le loro opinioni al fine di individuare gli standards di qualità del servizio di mediazione gestito dagli Organismi di mediazione.

Grazie ai contributi che perverranno entro il 31.1.2013 all'indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo., il Ministero della Giustizia predisporrà il Manuale di Qualità, che costituirà il parametro di riferimento per gli Organismi di mediazione.

***

Sentenza della Corte Costituzionale 

Pubblicata sulla G.U. del 12.12.2012 la sentenza della Corte Costituzionale sulla mediazione.

Sentenza

Dicembre 2012 

***

Roma, 14 dicembre 2012, ore 15:00 – 17:00, Luiss – Guido Carli, via Parenzo n. 12
Aula Nocco - Il ruolo della funzione di compliance nella gestione dei reclami della clientela
e il suo contributo ai metodi alternativi di risoluzione delle controversie

Dicembre 2012

***

Sentenza della Corte Costituzionale La Corte Costituzionale con nota del proprio ufficio stampa ha dichiarato la illegittimità costituzionale per eccesso di delega legislativa del d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione. Si è in attesa di conoscere il testo della relativa sentenza.

Ottobre 2012  

***

Dall'esperienza maturata nell'ambito dei corsi di perfezionamento in mediazione civile organizzati in collaborazione con la LUISS Guido Carli e la Fondazione Bruno Visentini nasce il volume "Scritti in materia di mediazione civile e commerciale" pubblicato nei quaderni del Master in diritto d'impresa.

Ottobre 2012 

***

Al via la nuova edizione del Corso di Formazione per mediatori

Settembre 2012

***

 Il Prof. Antonio Pedone entra nel Consiglio del Conciliatore BancarioFinanziario in sostituzione del dimissionario Prof. Giovanni Maria Flick

 Luglio 2012

Credits

Sito web

Coordinamento tecnico del sito a cura di Claudio Corsetti - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Realizzazione Mebius.it

Cosa fare per avviare una mediazione

  1. Compilare la domanda di mediazione cliccando qui
  2. Effettuare il pagamento delle indennità e spese da corrispondere all’Organismo per il primo incontro di mediazione, i cui importi sono indicati nella pagina Indennità e spese di mediazione.
  3. Inoltrare la domanda al Conciliatore BancarioFinanziario inviandola al seguente indirizzo: "Conciliatore BancarioFinaziario via delle Botteghe Oscure 54 - 00186 Roma".
  4.  Il Conciliatore BancarioFinanziario provvederà a: comunicare la domanda a tutte le parti, chiedendo la loro adesione al procedimento di mediazione, nominare il mediatore e fissare la data dell'incontro di mediazione.

È possibile anticipare l'inoltro della domanda compilandola attraverso il nostro sito internet e trasmettendola al seguente indirizzo di posta elettronica: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo..

È sempre però necessario inviare anche la domanda compilata su modulo cartaceo.


È possibile stampare la modulistica da compilare cliccando qui

Normativa

. Normativa ( dlgs 28/2010 e DM 180/2010) 

La nostra storia

All’inizio degli anni ’90 le banche hanno avvertito l’esigenza di offrire ai clienti la possibilità di risolvere rapidamente le controversie per le quali le parti non riuscivano a trovare una soluzione concordata. L’obiettivo era individuare una strada rapida, semplice ed economica per superare il mancato accordo e l’insoddisfazione del cliente.

In quegli anni le banche costituiscono al loro interno gli Uffici Reclami, al fine di garantire un immediato esame dei reclami dei clienti e quindi assicurare una valutazione e una risposta ai singoli casi.

Nel 1993,quindi, sulla scorta anche delle positive esperienze del mondo anglosassone, nasce l’Ombudsman – Giurì Bancario per garantire ai clienti “un giudice di appello” cui rivolgersi gratuitamente qualora la risposta dell’Ufficio reclami della banca non sia ritenuta soddisfacente, o non sia pervenuta.

Gli anni successivi vedono un generale e costante rafforzamento della giustizia alternativa. Seguendo questa prospettiva, nel 2005 nasce il “Conciliatore BancarioFinanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR” (Alternative Dispute Resolution), che ha preso in gestione anche l’Ombudsman - Giurì Bancario.

Con l’intento quindi di andare ulteriormente incontro e soddisfare le esigenze della clientela, nel 2005 il Conciliatore BancarioFinanziario ha costituito l'Organismo di conciliazione bancaria, iscritto al n. 3 del registro tenuto dal Ministero della Giustizia degli organismi deputati a gestire procedimenti di mediazione di cui al decreto legislativo n. 28 del 4.3.2010.

Contemporaneamente il Conciliatore BancarioFinanziario costituisce al suo interno la Camera Arbitrale che gestisce i ricorsi arbitrali mediante propri arbitri.

Il Conciliatore BancarioFinanziario, inoltre, ha costituito un Ente di Formazione iscritto al n.111 dell’elenco tenuto dal Ministero della Giustizia degli Enti abilitati a svolgere attività di Formazione dei Mediatori.

Il Conciliatore BancarioFinanziario ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica con provvedimento della Prefettura di Roma ( n. 865/2012).

L'Associazione tramite la sua composita struttura vive attentamente l'evoluzione del settore bancario e finanziario e modula la sua attività sulla base di quanto necessario per andare incontro alle esigenze dei clienti nei loro rapporti con le banche e gli intermediari finanziari.

L'attività dell'Ombudsman - Giurì Bancario è cessata nel 2017 quando ha preso avvio l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) gestito dalla Consob, organismo presso il quale possono essere presentati gli stessi ricorsi che i clienti degli intermediari finanziari avrebbero potuto proporre all'Ombudsman - Giurì Bancario.

Privacy

L'Associazione Conciliatore BancarioFinanziario, proprietaria di questo sito, non assume alcuna responsabilità per eventuali danni o pregiudizi derivanti dalla consultazione del sito, nè per il contenuto di programmi o script ospitati dallo stesso.

La responsabilità di suddetti programmi o script e del loro contenuto è unicamente dei rispettivi autori. L'Associazione assicura particolare attenzione nel tutelare la riservatezza e la privacy dei visitatori del suo sito internet. La denominazione “Conciliatore BancarioFinanziario” e qualsiasi marchio che la includa non può essere utilizzata come indirizzo internet di altri siti, o parti di tali indirizzi.

Scarica Privacy Policy

Organi

Gli organi del Conciliatore BancarioFinanziario sono costituiti da: l'Assemblea, il Consiglio, il Presidente, il Collegio dei Revisori, il Collegio dei Probiviri e il Segretario Generale

Presidente

Chiara Mancini

Chiara Mancini

Segretario Generale

Giuseppe Tiracorrendo

Il Conciliatore BancarioFinanziario ha costituito l'Organismo di conciliazione bancaria, iscritto al n. 3 del registro tenuto dal Ministero della Giustizia degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione ai sensi del decreto legislativo n. 28 del 4.3.2010.

Consiglio

  • Avv. Chiara Mancini (Presidente)
  • Avv. Elisabetta Pagnini (Vice Presidente)
  • Dott. Antonio Bandini
  • Avv. Susanna Boggio
  • Avv. Paolo D'Amico
  • Prof. Lorenzo De Angelis
  • Avv. Federico Di Marco
  • Prof. Umberto Filotto
  • Avv. Laura Galimberti
  • Dott. Sergio Gatti
  • Avv. Elisabetta Lunati
  • Prof. Filippo Parrella
  • Dott. Giorgio Tasca
  • Prof. Stefano Vincenzi

Collegio dei Revisori

  • Rag. Giuseppe Ivancigh (Presidente Collegio Revisori)
  • Dott. Alberto Balestreri
  • Dott. Francesco Costantino

Collegio dei Probiviri

  • Avv. Vincenzo Catapano
  • Prof. Giuseppe Ghisolfi
  • Dr.ssa Livia Pomodoro

Chi siamo

Il Conciliatore BancarioFinanziario è una Associazione senza fini di lucro costituita nel 2005 alla quale aderiscono 539 Associati: le banche, alcune società finanziarie, Poste Italiane (per il servizio di BancoPosta), Afin, Aiec, Ania, Assifact, Assilea, Assofin, Assogestioni, Assoreti, AMF Italia, Federcasse e UFI.

L'Associazione ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica ed è iscritta nel relativo registro tenuto dalla Prefettura di Roma, al n. 865/2012.

La sede centrale è a Roma in via delle Botteghe Oscure 54 – 00186. Tel. 06674821 -  E mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Le mediazioni e gli arbitrati si possono svolgere in molte Regioni d'Italia grazie alla presenza sul territorio dei nostri mediatori e arbitri.

Lo scopo dell’Associazione è quello di fornire ai clienti delle banche e degli intermediari finanziari un servizio di risoluzione delle controversie rapido, efficace, ed economico, alternativo alla giustizia ordinaria.
Il Conciliatore BancarioFinanziario vanta una consolidata specializzazione nella soluzione delle controversie in campo bancario, finanziario e societario, ed offre due diverse vie per affrontare e risolvere le questioni che possono sorgere tra un cliente ed una banca o un intermediario finanziario: la Mediazione e l'Arbitrato.

Il Conciliatore BancarioFinanziario dispone di un Ente di Formazione iscritto al n. 111 dell'elenco istituito presso il Ministero della Giustizia relativo agli enti abilitati a svolgere attività di formazione per i mediatori.

Inoltre il Conciliatore BancarioFinanziario partecipa, fin dalle rispettive origini, alla rete europea FIN-NETINFO.

Sito web FIN-NET: https://ec.europa.eu/info/fin-net_en

logo-fin-net 

MEDIAZIONE

La Mediazione, disciplinata dal dlgs. 28/2010, è un modo per risolvere una controversia affidando ad un professionista indipendente e neutrale (il mediatore) il compito di agevolare il raggiungimento di un accordo tra le parti. Il mediatore è un esperto ma non è un giudice, ossia non è chiamato a dare ragione o torto ad una parte o all’altra. L’accordo, su richiesta di una delle parti, può essere omologato dal Tribunale e diventare titolo esecutivo. In altri termini, in caso di mancato rispetto dell'accordo raggiunto, si può chiedere che sia data immediata esecuzione a quanto risulta dal verbale di conciliazione. Se invece non si raggiunge l'accordo, è sempre possibile rivolgersi al Giudice.
La presenza dei nostri mediatori sul territorio consente di fornire il servizio di mediazione in molte regioni d’Italia. Il servizio è particolarmente qualificato poiché i nostri mediatori sono accuratamente selezionati tra i professionisti esperti in materia bancaria, finanziaria e societaria e assicurano totale indipendenza e neutralità

FORMAZIONE

I nostri corsi di formazione svolti in collaborazione con l'Università LUISS garantiscono elevati standard di preparazione e professionalità dei mediatori. Il Conciliatore BancarioFinanziario è iscritto al n. 111 dell’elenco istituito presso il Ministero della Giustizia relativo agli enti abilitati a svolgere attività di formazione per i mediatori.

ARBITRATO

E’ una procedura diretta a concludere una controversia con l’intervento di un esperto, l’arbitro, cui viene affidato il compito di emettere una decisione. L’arbitro non è un giudice ordinario, ma le parti stabiliscono di sottoporgli la questione riconoscendogli il potere di decidere chi ha torto e chi ha ragione in una controversia. L’arbitro può essere, a scelta delle parti, un esperto singolo o un collegio di esperti. L'Associazione ha istituito una propria "Camera Arbitrale del Conciliatore BancarioFinanziario"